Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
         Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento 
                    della diffusione del COVID-19 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le
parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30  aprile
2021». 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole: «31 gennaio 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
aprile 2021». 
  (( 3. Fino al 27 marzo 2021, sull'intero  territorio  nazionale  e'
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra  i  territori  di
diverse regioni o province  autonome,  fatti  salvi  gli  spostamenti
motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o  da  situazioni  di
necessita' ovvero per motivi di salute.  E'  comunque  consentito  il
rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione )). 
  (( 4. (Soppresso) )). 
  (( 4-bis. Fino al 27 marzo 2021, e' consentito, nella  Zona  gialla
in ambito regionale e nella Zona arancione  in  ambito  comunale,  lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una  volta  al
giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei
limiti  di  due  persone  ulteriori  rispetto  a  quelle   ivi   gia'
conviventi, oltre ai  minori  di  anni  14  sui  quali  tali  persone
esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone  disabili  o
non autosufficienti conviventi. La misura di cui  al  presente  comma
non si applica nella Zona rossa. 
  4-ter. Qualora la mobilita' sia  limitata  all'ambito  territoriale
comunale, sono comunque consentiti gli  spostamenti  dai  comuni  con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti e  per  una  distanza  non
superiore a 30 chilometri dai relativi  confini,  con  esclusione  in
ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia )). 
  5. All'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, dopo  il  comma
16-quater, sono aggiunti i seguenti: 
    «16-quinquies. Le misure di cui al comma 16-quater  previste  per
le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e  con  livello
di rischio moderato si applicano, secondo la medesima procedura ed in
presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alle
regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con  un  livello
di rischio alto. 
    16-sexies. Con ordinanza del Ministro della salute,  adottata  ai
sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che  si  collocano
in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove  nel
relativo  territorio  si  manifesti  una  incidenza  settimanale  dei
contagi, per tre settimane consecutive,  inferiore  a  50  casi  ogni
100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano  di  applicarsi  le
misure  determinate  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   2,   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attivita'  sono  disciplinate
dai protocolli individuati con decreti del Presidente  del  Consiglio
dei ministri. Con i medesimi  decreti  possono  essere  adottate,  in
relazione a determinate attivita' particolarmente rilevanti dal punto
di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.». 
  16-septies. (( Sono denominate: 
    a) «Zona bianca», le regioni, di cui al comma 16-sexies, nei  cui
territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50  casi
ogni  100.000  abitanti  per  tre  settimane  consecutive  e  che  si
collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; 
    b) «Zona arancione», le regioni, di cui al comma  16-quater,  nei
cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore  a  50
casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo
2, con un livello di rischio almeno moderato, nonche' le regioni,  di
cui al comma 16-quinquies, che, in presenza di  un'analoga  incidenza
settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1,  con
un livello di rischio alto; 
    c) «Zona rossa», le regioni, di cui al comma 16-quater,  nei  cui
territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50  casi
ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno  scenario  almeno  di
tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato; 
    d) «Zona gialla», le regioni  nei  cui  territori  sono  presenti
parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c) )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19: 
              «Art. 1 (Misure urgenti per evitare la  diffusione  del
          COVID-19). -  1.  Per  contenere  e  contrastare  i  rischi
          sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,  su
          specifiche   parti   del   territorio   nazionale   ovvero,
          occorrendo,  sulla  totalita'  di  esso,   possono   essere
          adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
          o piu' misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi
          predeterminati,  ciascuno  di  durata   non   superiore   a
          cinquanta giorni, reiterabili  e  modificabili  anche  piu'
          volte fino al  30  aprile  2021,  termine  dello  stato  di
          emergenza, e con possibilita' di  modularne  l'applicazione
          in  aumento  ovvero  in  diminuzione  secondo   l'andamento
          epidemiologico del predetto virus. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33: 
              «Art. 3 (Disposizioni finali). - 1. Le misure di cui al
          presente decreto si applicano dal  18  maggio  2020  al  30
          aprile  2021,  fatti  salvi  i  diversi  termini   previsti
          dall'articolo 1. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi  16-bis  e
          16-quater del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33: 
              «Art. 1 (Misure di contenimento  della  diffusione  del
          COVID-19). - (Omissis). 
              16-bis.  Il  Ministero  della  salute,  con   frequenza
          settimanale,   pubblica   nel   proprio    sito    internet
          istituzionale e comunica ai  Presidenti  del  Senato  della
          Repubblica e della Camera  dei  deputati  i  risultati  del
          monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto  del
          Ministro della salute  30  aprile  2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio  2020.  Il  Ministro
          della salute con propria ordinanza,  sentiti  i  Presidenti
          delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
          dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di  cui
          al decreto del Ministro della  salute  30  aprile  2020  in
          coerenza con il documento  in  materia  di  'Prevenzione  e
          risposta  a  COVID-19:   evoluzione   della   strategia   e
          pianificazione nella fase di  transizione  per  il  periodo
          autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre  2020,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresi'  sui
          dati monitorati il  Comitato  tecnico  scientifico  di  cui
          all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
          civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o piu'  regioni  nel
          cui  territorio  si  manifesta  un  piu'  elevato   rischio
          epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano  le
          specifiche misure individuate con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri tra quelle di  cui  all'articolo
          1, comma  2,  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero
          territorio  nazionale.  Le  ordinanze  di  cui  al  secondo
          periodo sono efficaci per un  periodo  minimo  di  quindici
          giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio  risulti
          necessaria l'adozione di misure piu'  rigorose,  e  vengono
          comunque meno allo scadere del  termine  di  efficacia  dei
          decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sulla
          base dei quali sono  adottate,  salva  la  possibilita'  di
          reiterazione.   L'accertamento   della    permanenza    per
          quattordici giorni in  un  livello  di  rischio  o  in  uno
          scenario inferiore a quello che ha  determinato  le  misure
          restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.
          Con ordinanza del Ministro della salute, adottata  d'intesa
          con i Presidenti  delle  regioni  interessate,  in  ragione
          dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla
          cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute
          30 aprile 2020, puo' essere in ogni  momento  prevista,  in
          relazione a  specifiche  parti  del  territorio  regionale,
          l'esenzione  dall'applicazione  delle  misure  di  cui   al
          secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico
          e della cabina di regia di cui al  presente  articolo  sono
          pubblicati per estratto in relazione  al  monitoraggio  dei
          dati nel sito internet istituzionale  del  Ministero  della
          salute.  Ferma  restando  l'ordinanza  del  Ministro  della
          salute del  4  novembre  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei
          quali la stessa e' stata adottata sono pubblicati entro tre
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              (Omissis). 
              16-quater.  Il  Ministro  della  salute,  con   propria
          ordinanza, secondo le procedure di cui ai  commi  16-bis  e
          16-ter, applica  alle  regioni  che,  ai  sensi  del  comma
          16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con
          un livello  di  rischio  almeno  moderato,  ovvero  in  uno
          scenario almeno di tipo 3  e  con  un  livello  di  rischio
          almeno moderato, ove nel relativo territorio  si  manifesti
          un'incidenza settimanale dei contagi superiore  a  50  casi
          ogni 100.000 abitanti, le misure  individuate  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25  marzo  2020,
          n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2020, n. 35, aggiuntive e  progressive  rispetto  a  quelle
          applicabili nell'intero territorio nazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19: 
              «Art. 1 (Misure urgenti per evitare la  diffusione  del
          COVID-19). - (Omissis). 
              2. Ai sensi e per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
          possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza  e
          proporzionalita'  al  rischio  effettivamente  presente  su
          specifiche parti  del  territorio  nazionale  ovvero  sulla
          totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure: 
                a)  limitazione  della  circolazione  delle  persone,
          anche   prevedendo   limitazioni   alla   possibilita'   di
          allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
          non per spostamenti individuali limitati nel tempo e  nello
          spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni  di
          necessita' o urgenza,  da  motivi  di  salute  o  da  altre
          specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita'  motorie  o
          con  disturbi  dello  spettro  autistico,  con  disabilita'
          intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
          e comportamentali con necessita' di  supporto,  certificate
          ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
          uscire  dall'ambiente  domestico  con   un   accompagnatore
          qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
          persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
          di sicurezza sanitaria; 
                b) chiusura al pubblico  di  strade  urbane,  parchi,
          aree da gioco, ville e  giardini  pubblici  o  altri  spazi
          pubblici; 
                c) limitazioni  o  divieto  di  allontanamento  e  di
          ingresso in territori comunali,  provinciali  o  regionali,
          nonche' rispetto al territorio nazionale; 
                d)  applicazione  della   misura   della   quarantena
          precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti
          con casi confermati di malattia infettiva diffusiva  o  che
          entrano nel territorio nazionale  da  aree  ubicate  al  di
          fuori del territorio italiano; 
                e) divieto assoluto  di  allontanarsi  dalla  propria
          abitazione o dimora per le persone sottoposte  alla  misura
          della quarantena, applicata  dal  sindaco  quale  autorita'
          sanitaria locale, perche' risultate positive al virus; 
                f); 
                g) limitazione  o  sospensione  di  manifestazioni  o
          iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di  ogni  altra
          forma di riunione o di assembramento in  luogo  pubblico  o
          privato, anche di carattere  culturale,  ludico,  sportivo,
          ricreativo e religioso; 
                h) sospensione delle cerimonie  civili  e  religiose,
          limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
                h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa  con
          la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose  diverse
          dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
          ai fini  dello  svolgimento  delle  funzioni  religiose  in
          condizioni di sicurezza; 
                i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale
          da ballo, discoteche, sale giochi, sale  scommesse  e  sale
          bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
          o altri analoghi luoghi di aggregazione; 
                l) sospensione dei congressi, ad eccezione di  quelli
          inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione
          continua in medicina (ECM), di ogni tipo di evento  sociale
          e di ogni altra  attivita'  convegnistica  o  congressuale,
          salva la possibilita' di svolgimento a distanza; 
                m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni
          sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi  pubblici  o
          privati,  ivi  compresa  la  possibilita'  di  disporre  la
          chiusura temporanea di  palestre,  centri  termali,  centri
          sportivi, piscine, centri  natatori  e  impianti  sportivi,
          anche se privati, nonche' di disciplinare le  modalita'  di
          svolgimento degli allenamenti  sportivi  all'interno  degli
          stessi luoghi; 
                n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche,
          ricreative, sportive  e  motorie  svolte  all'aperto  o  in
          luoghi  aperti  al   pubblico,   garantendo   comunque   la
          possibilita' di svolgere  individualmente,  ovvero  con  un
          accompagnatore per i minori o le persone non  completamente
          autosufficienti, attivita' sportiva  o  attivita'  motoria,
          purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
          e di almeno un metro per le attivita'  motorie,  ludiche  e
          ricreative; 
                o) possibilita'  di  disporre  o  di  demandare  alle
          competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
          riduzione o la  sospensione  di  servizi  di  trasporto  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
          di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
          del servizio di trasporto delle persone e' consentita  solo
          se il gestore predispone le  condizioni  per  garantire  il
          rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio; 
                p) sospensione dei servizi educativi  per  l'infanzia
          di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle  scuole  di
          ogni  ordine  e  grado,  nonche'   delle   istituzioni   di
          formazione  superiore,  comprese  le   universita'   e   le
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, di corsi professionali,  master,  corsi  per  le
          professioni sanitarie e universita'  per  anziani,  nonche'
          dei corsi professionali e delle attivita' formative  svolti
          da altri enti pubblici, anche territoriali e locali,  e  da
          soggetti privati, o  di  altri  analoghi  corsi,  attivita'
          formative o prove di esame, ferma la possibilita' del  loro
          svolgimento di attivita' in modalita' a distanza; 
                q)  sospensione  dei   viaggi   d'istruzione,   delle
          iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
          delle uscite didattiche  comunque  denominate,  programmate
          dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado  sia
          sul territorio nazionale sia all'estero; 
                r) limitazione o sospensione dei servizi di  apertura
          al pubblico o chiusura dei musei e degli altri  istituti  e
          luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'  dell'efficacia
          delle  disposizioni  regolamentari  sull'accesso  libero  o
          gratuito a tali istituti e luoghi; 
                s) limitazione della presenza fisica  dei  dipendenti
          negli  uffici  delle   amministrazioni   pubbliche,   fatte
          comunque salve le attivita'  indifferibili  e  l'erogazione
          dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
          a modalita' di lavoro agile; 
                t)  limitazione   o   sospensione   delle   procedure
          concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per  il
          personale   sanitario   e   socio-sanitario,    finalizzate
          all'assunzione  di  personale  presso  datori   di   lavoro
          pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
          in  cui  la  valutazione  dei   candidati   e'   effettuata
          esclusivamente su basi curriculari ovvero con  modalita'  a
          distanza, fatte salve l'adozione degli  atti  di  avvio  di
          dette procedure entro i termini  fissati  dalla  legge,  la
          conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
          ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita'  di
          svolgimento  dei  procedimenti  per  il   conferimento   di
          specifici incarichi; 
                u)  limitazione   o   sospensione   delle   attivita'
          commerciali di  vendita  al  dettaglio  o  all'ingrosso,  a
          eccezione  di   quelle   necessarie   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita' da espletare con  modalita'  idonee  ad  evitare
          assembramenti di persone, con obbligo a carico del  gestore
          di predisporre le condizioni per garantire il  rispetto  di
          una distanza di sicurezza interpersonale  predeterminata  e
          adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 
                v)  limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  di
          somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
          di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar  e
          ristoranti,  ad  esclusione  delle  mense  e  del  catering
          continuativo su base contrattuale,  a  condizione  che  sia
          garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
          un metro, e della ristorazione  con  consegna  a  domicilio
          ovvero   con   asporto,   nel    rispetto    delle    norme
          igienico-sanitarie  previste  per  le  attivita'   sia   di
          confezionamento  che  di  trasporto,   con   l'obbligo   di
          rispettare  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di
          almeno un metro, con il divieto  di  consumare  i  prodotti
          all'interno dei locali e con il divieto  di  sostare  nelle
          immediate vicinanze degli stessi; 
                z)  limitazione  o  sospensione  di  altre  attivita'
          d'impresa   o   professionali,   anche   ove    comportanti
          l'esercizio  di  pubbliche  funzioni,  nonche'  di   lavoro
          autonomo, con possibilita' di  esclusione  dei  servizi  di
          pubblica necessita'  previa  assunzione  di  protocolli  di
          sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non  sia   possibile
          rispettare  la   distanza   di   sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio come principale  misura  di  contenimento,  con
          adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 
                aa) limitazione o sospensione di fiere e  mercati,  a
          eccezione   di   quelli   necessari   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita'; 
                bb)  specifici  divieti   o   limitazioni   per   gli
          accompagnatori  dei  pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei
          dipartimenti di  emergenza-urgenza  e  accettazione  e  dei
          reparti di pronto soccorso (DEA/PS); 
                cc) divieto o limitazione dell'accesso di  parenti  e
          visitatori in  strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,
          residenze sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,  strutture
          riabilitative,  strutture  residenziali  per  persone   con
          disabilita' o per anziani, autosufficienti  e  no,  nonche'
          istituti penitenziari e istituti penitenziari  per  minori;
          sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali  e
          residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
          autosufficienti, per persone con  disturbi  mentali  e  per
          persone  con  dipendenza  patologica;  sono  in  ogni  caso
          garantiti gli incontri tra  genitori  e  figli  autorizzati
          dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
          sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; 
                dd) obblighi di comunicazione al  servizio  sanitario
          nazionale nei confronti di coloro  che  sono  transitati  e
          hanno  sostato  in  zone  a  rischio  epidemiologico   come
          identificate dall'Organizzazione mondiale della  sanita'  o
          dal Ministro della salute; 
                ee)  adozione  di  misure  di   informazione   e   di
          prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; 
                ff) predisposizione di  modalita'  di  lavoro  agile,
          anche in deroga alla disciplina vigente; 
                gg)  previsione  che  le  attivita'   consentite   si
          svolgano previa assunzione da  parte  del  titolare  o  del
          gestore  di  misure  idonee  a  evitare  assembramenti   di
          persone, con  obbligo  di  predisporre  le  condizioni  per
          garantire  il  rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale predeterminata  e  adeguata  a  prevenire  o
          ridurre il rischio di contagio; per i servizi  di  pubblica
          necessita',  laddove  non  sia  possibile  rispettare  tale
          distanza  interpersonale,  previsione  di   protocolli   di
          sicurezza  anti-contagio,  con  adozione  di  strumenti  di
          protezione individuale; 
                hh)  eventuale   previsione   di   esclusioni   dalle
          limitazioni alle attivita' economiche di  cui  al  presente
          comma, con verifica caso  per  caso  affidata  a  autorita'
          pubbliche specificamente individuate; 
                hh-bis) obbligo di avere sempre con  se'  dispositivi
          di protezione delle vie respiratorie, con  possibilita'  di
          prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo  nei  luoghi  al
          chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
          all'aperto  a  eccezione  dei   casi   in   cui,   per   le
          caratteristiche dei luoghi o per le circostanze  di  fatto,
          sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione   di
          isolamento rispetto a persone non  conviventi,  e  comunque
          con  salvezza  dei   protocolli   e   delle   linee   guida
          anti-contagio  previsti  per   le   attivita'   economiche,
          produttive, amministrative e sociali, nonche'  delle  linee
          guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
          detti obblighi: 
                  1)  i  soggetti  che  stanno  svolgendo   attivita'
          sportiva; 
                  2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
                  3)  i  soggetti   con   patologie   o   disabilita'
          incompatibili con l'uso della  mascherina,  nonche'  coloro
          che per interagire con  i  predetti  versino  nella  stessa
          incompatibilita'. 
              (Omissis).».